L'Imposta Comunale
sugli Immobili (I.C.I.) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni
agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria l'imposta deve essere pagata
dal locatario finanziario.
Per calcolare l'I.C.I. bisogna prima di tutto determinare il valore catastale dell'immobile,
ossia la "base imponibile".
A questo fine occorre distinguere se si tratta di fabbricati o di terreni
agricoli.
Per i fabbricati, la base imponibile è costituita
dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentata
del coefficiente di rivalutazione (attualmente il 5%) e moltiplicata per un
coefficiente diverso a seconda della categoria catastale.
Il coefficiente per il quale va moltiplicata la rendita
rivalutata è uguale a:
· 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i
fabbricati a destinazione varia (gruppi catastali A, B e C con esclusione delle
categorie A10 e C1);
· 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e
gli alberghi, teatri, banche, ecc.(categoria D);
· 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Fanno eccezione a questo criterio i fabbricati
classificabili nel gruppo D, sforniti di rendita, interamente appartenenti alle
imprese e distintamente contabilizzati; per questi si assume il valore che
risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato.
Per le aree
fabbricabili, la
base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno cui
si riferisce l'imposta.
Per i terreni
agricoli, la base
imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1°
gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
I terreni agricoli del Comune sono esenti da I.C.I.